Il Tar Campania ha respinto i ricorsi promossi contro l’Ordinanza regionale n.79/2020, con la quale è stato disposto l’obbligo di svolgimento dell’attività didattica “a distanza”. I giudici amministrativi fanno notare che “la Regione ha esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al Covid-19 e frequenza scolastica”.
In realtà se ne discuterà ancora. Il Tar respinge infatti l’istanza cautelare volta a far riaprire le scuole, ma la trattazione collegiale in camera di consiglio ci sarà solo il 17 novembre 2020, quindi dopo il termine fissato al momento dal governatore Vincenzo De Luca per lo stop alle lezioni in presenza (30 ottobre 2020).
E il Tribunale amministrativo scrive: “Sembra doversi dare prevalenza all’interesse pubblico (…) tenuto conto che tale interesse pubblico espressamente affonda nell’esigenza di tutelare il diritto primario alla salute, messo in pericolo dalla pure evidenziata scarsità delle risorse, da riguardare complessivamente su base regionale e non meramente locale (…). La lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, in ragione della assicurata continuità delle attività scolastiche mediante la pur sempre consentita didattica digitale a distanza, nonché della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori”.