I terremoti non sono soggetti a “prevedibilità” e dunque i sindaci non devono opporsi al sequestro delle scuole che, anche nelle zone a basso rischio sismico, sono a ipotetico rischio crollo seppure per un “minimo scostamento dai parametri” di edificazione emanati nel 2008. Lo sottolinea la Cassazione che ha accolto il ricorso della Procura di Grosseto contro un sindaco che aveva ottenuto la riapertura di una scuola a “leggero” rischio sismico.
Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, venne indagato per omissione di atti di ufficio per non aver chiuso il plesso scolastico della frazione di Ribolla “nonostante dal certificato di idoneità statica dell’immobile, redatto il 28 giugno 2013, ne emergesse la non idoneità sismica“. Contro il sequestro della scuola primaria e secondaria, frequentata da quasi trecento bambini, e disposta dalla magistratura grossetana, Limatola aveva fatto ricorso e il tribunale del riesame lo scorso 26 aprile lo aveva accolto togliendo i sigilli.
Contro il sindaco di Roccastrada, la Procura di Grosseto ha protestato in Cassazione sostenendo che la scuola doveva essere chiusa perchè il pericolo per la incolumità pubblica “nella non prevedibilità dei terremoti, doveva intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall’esistenza di un pericolo in concreto“.
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